Secondo la definizione data dalla European Bioplastics, la bioplastica è un tipo di plastica che deriva da materie prime rinnovabili oppure è biodegradabile o ha entrambe le proprietà.[1], ed è inoltre riciclabile.
Esempi di bioplastiche
Alcuni esempi di bioplastiche sono:
La bioplastica è un tipo di plastica biodegradabile in quanto derivante da materie prime vegetali rinnovabili annualmente. Il tempo di decomposizione è di qualche mese in compostaggio contro i 1000 anni richiesti dalle materie plastiche sintetiche derivate dal petrolio. Le bioplastiche attualmente sul mercato sono composte principalmente da farina o amido di mais, grano o altri cereali. Oltre ad essere biodegradabili (in accordo con la Norma Europea En 13432 e con i programmi di certificazione rilasciati da primari enti internazionali), hanno il pregio di non rendere sterile il terreno sul quale vengono depositate. La bioplastica, dopo l’uso, consente di ricavare concime fertilizzante dai prodotti realizzati, come biopiatti, biobicchieri, bioposate, e di impiegarlo per l’agricoltura.
Ad oggi tali prodotti sono prevalentemente in polietilene, polipropilene, ecc., materiali esclusivamente sintetici ricavati dal petrolio, difficilmente riciclabili. La bioplastica, in agricoltura per la pacciamatura sotto forma di biotelo, risolve il problema dello smaltimento in quanto la pellicola è lasciata a decomporsi naturalmente sul terreno. Dopo le prime critiche sulla resistenza delle buste realizzate con le bioplastiche, son arrivati a fine 2011 sul mercato sacchetti di una resistenza superiore ai prodotti precedenti con uno spessore (23 micron) e un peso (oltre i 16 grammi) maggiori.
Tra le buste in commercio alcune sono certificate da ICEA il cui logo è esposto sullo shopper.
I vantaggi di un materiale “biologico” sono:
Sacchi per asporto merci.
Bioshopper: DL Ambiente è legge
Il Senato conferma che gli unici shopper biodegradabili commercializzabili in Italia sono quelli conformi alla EN 13432, escludendo i prodotti non conformi o quelli di spessore insufficiente per il riutilizzo.
Roma, 21 marzo 2012
Il Senato ha definitivamente risolto la questione relativa alla tipologia di buste per asporto merci, confermando che gli unici “shopper” commercializzabili in Italia:
1. sono quelli biodegradabili e compostabili conformi alla EN 13432
2. sono quelli riutilizzabili di spessore superiore a 100 micron per usi non alimentari e 200 micron per gli usi alimentari, se con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco
3. sono quelli riutilizzabili di spessore superiore a 60 micron per usi non alimentari e 100 micron per usi alimentari se con maniglia interna alla dimensione utile del sacco (c.d. sacchi a fagiolo).
L’iter di conversione in Legge del Dlgs 2/2012 è terminato con la pubblicazione della Legge nella G.U. di sabato 24/3/2012
Articolo 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica — Corepla e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
Fonte: https://it.wikipedia.org